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ATTO COSTITUTIVO

LA STORIA

L’anno 2002, il giorno 6 del mese di GIUGNO, alle ore 16.00, presso la clinica Villa Margherita sita a Civitanova Marche si sono riuniti i Signori.

1. Paniccia Michele, nato a Macerata il 08.06.64, residente a Civitanova M. (MC) in via Vasco De Gama, 164, C.F. PCNMHL64H08E783W

2. Zazzetti Roberto, nato a Ascoli Piceno il 24.06.59, residente a Ascoli Piceno, Via Pretoriana, 7, C.F. ZZZRRT59H24A462D

3. Recchioni Maria Antonietta, nata a Ancona, il 02.05.53, residente a Falconara m.ma in Via friuli, 2, C.F. RCCMNT53E42A271I

4. Virgili Pasquale, nato a Cossignano (AP) il 01.04.45, residente a Magliano di Tenna (AP) in C.da San Filippo, 22, C.F. VRGPQN45DO1DO96T

5 Mattei Carmela, nata a Napoli il 16.07.53, residente a Fermo (AP) in V. Pompeiana 364,

cod. fis. MTTCML53L56F839O

6 Parisse Antonio, nato a Bisegna (AQ) il 03.09.51, residente in V. Bellini 13 P.Potenza Picena (MC), CF: PRSNTN51PO3A884C

7 Castellani Elia, nato a Treia (MC) il 15.04.74, residente in V. Graziosi 4/A, Passo di Treia (MC), CF: CSTLEI74D15L366Q

8 Angeletti Enzo, nato a Treia (MC) il 15.08.63, residente in V. S. Marco Vecchio 78, Treia (MC), CF: NGLNZE63M15L366D

9 Larocca Angelo nato a Montegiorgio (AP) il 27.03.75, residente in V. Borgo XX settem Cod.fisc. bre 54, Montappone (AP), CF: LRCNGL75C27F52OC.

10 Cocciaro Cinzia, nata a Fermo (AP), il 27.01.65, residente in V. Vecellio 32, Porto S. Giorgio (AP), CF: CCCCN265A67D542Y.

11 Capecci Michele nato a Pesaro il 18.10.68, residente in V. Serra 13, Sant’Angelo il Lizzola (PU)CF: CPCMHL68R18GA79D

12 Tambroni Armaroli Micaela nata a Macerata il 4.08.64, residente in V. Rossini 183 P. Potenza Picena (MC); CF: TMBMCL64M44E783K.

13 Giuliani Alfonso, nato a Roccafluvione (AP) i9l 16.09.74, residente in viale resistenza n. 64, Roccafluvione (AP); CF; GLNLNS74P16N390D

14 Falzetta Carlo, nato a P. S. Elpidio a Mare (AP), il 12.11.49, domicilio in V. Sardegna 25, P. S. Elpidio (AP) cod.fisc, flzcrl49512i324a

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Roberto Zazzetti e a svolgere il ruolo di segretario il Sig. Michele Capecci .

I presenti con la sottoscrizione del presente atto decidono la costituzione dell’Associazione senza fini di lucro denominata Associazione Paraplegici delle Marche.

Il Presidente illustra i principi fondanti della costituenda Ass.ne. e da lettura dello Statuto (allegato al presente atto costitutivo di cui è parte integrante e sostanziale) che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all’unanimità.

Il Presidente propone all’assemblea di eleggere il Consiglio Direttivo dell’Associazione Paraplegici delle Marche; l’assemblea accoglie la proposta ed elegge il Consiglio Direttivo dell’Associazione Paraplegici delle Marche nelle persone di

1. Mattei Carmela, nata a Napoli il 16.07.53, residente a Fermo (AP) in V. Pompeiana 364, cod. fis. MTTCML53L56F839O

2. Tambroni Armaroli Micaela nata a Macerata il 4.08.64, residente in V. Rossini 183 P. Potenza Picena (MC); CF: TMBMCL64M44E783K.

3. Giuliani Alfonso, nato a Roccafluvione (AP) i9l 16.09.74, residente in viale resistenza n. 64, Roccafluvione (AP); CF; GLNLNS74P16N390D

4. Falzetta Carlo, nato a P. S. Elpidio a Mare (AP), il 12.11.49, domicilio in V. Sardegna 25, P. S. Elpidio (AP). Cod.fisc. flzcrl49512i324a

5. Recchioni Maria Antonietta, nata a Ancona, il 02.05.53, residente a Falconara m.ma (AN)in Via Friuli, 2, C.F. RCCMNT53E42A271I

STATUTO

Di seguito sono elencati gli articoli che compongono lo Statuto dell’Associazione Paraplegici delle Marche:

ARTICOLO 1: COSTITUZIONE E SEDE

È costituita l’organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile, della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche e integrazioni, denominata Associazione Paraplegici delle Marche – Organizzazione di volontariato, in breve APM ODV – da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale1 nel Comune di Ascoli Piceno in in Rua Antonio Miliani, 23, 63100. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.
L’utilizzo nella denominazione della locuzione “ente del Terzo settore” o dell’acronimo “ETS” è strettamente legato all’iscrizione nel Registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto, qualora per qualsiasi causa, l’associazione non sia più iscritta all’uno o all’altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento a “organizzazione di volontariato” in assenza dell’iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro unico del terzo settore.2
L’associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti

ARTICOLO 2: CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L’associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall’ art.32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.3
L’associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi

ARTICOLO 3: DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell’associazione è illimitata.

ARTICOLO 4: SCOPI E ATTIVITà DELL'ASSOCIAZIONE

L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare:
– Promuovere l’inclusione sociale e lo sviluppo integrale della persona, avendo particolare attenzione alle persone con lesione midollare e/o patologie del midollo spinale e delle loro famiglie, nonché a tutte le altre persone con disabilità che versano in condizioni di emarginazione e vulnerabilità per cause di ordine economico, sociale, sanitario, religioso ed altro.
– contribuire al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali, individuali e collettivi, di tutte le persone con disabilità qualunque sia la natura, sia essa fisica, psichica o sensoriale dell’handicap, in particolar modo le persone con lesione e/o patologie del midollo spinale, le persone non deambulanti o con limitate capacità motorie.
– Sostenere l’assistenza, la tutela della salute, la cura, il recupero e la valorizzazione delle potenzialità residue delle persone vulnerabili di qualsiasi età, sesso e condizione.
– Perseguire l’effettiva partecipazione democratica alla vita sociale di ogni persona, attraverso la lotta contro tutte le forme di esclusione e discriminazione.
– Contribuire alla rimozione delle barriere discriminatrici nel campo edilizio e dei trasporti, per consentire la normale fruizione dei servizi e delle infrastrutture collettive da parte delle persone con disabilità di qualsiasi età, sesso e condizione.
L’associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
L’associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:
1. Sensibilizzazione ed animazione della comunità locale, regionale e nazionale, al fine di renderla sensibile, consapevole e disponibile all’attenzione ed all’accoglienza delle persone in stato di bisogno;
2. Promozione e rivendicazione dell’impegno delle istituzioni a favore delle persone con disabilità e di affermazione dei loro diritti;
3. Gestione di servizi informativi che promuovano una matura consapevolezza nella comunità locale, ed in particolare nelle persone con lesioni e/o patologie del midollo spinale, in merito al sistema dei diritti di cittadinanza, degli strumenti e dei percorsi necessari alla loro esigibilità.
4. Formazione, formazione professionale e consulenza a persone fisiche e/o giuridiche.
5. Servizi di inserimento, reinserimento ed accompagnamento all’autonomia sociale, scolastica e lavorativa di persone con disabilità.
6. Realizzazione di progetti tendenti alla realizzazione della vita indipendente della persona con disabilità.
7. organizzazione ed erogazione di prestazioni dirette in ambito sociale e sanitario, anche attraverso la gestione stabile o temporanea, per conto proprio o per conto di terzi di:
– Centri residenziali con finalità di socializzazione e assistenza riabilitativa, anche con disponibilità per accoglienza notturna temporanea per emergenze di tipo familiare o per sollevare la famiglia per periodi di tempo limitato in alloggi messi a disposizione dalle famiglie delle persone disabili adulte, da enti pubblici, da associazioni, da privati o da altri che condividono lo scopo dell’associazione;
– Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
– La gestione di servizi diurni.
– La gestione di strutture ad alta tecnologia informatica tendenti al controllo ambientale e alla domotica, indirizzati a dare la piena autonomia alle persone con limitate capacità motorie.
– Progetti di ricerca con indirizzo sanitario e di contenuto tecnologico applicato alla cura e alla riabilitazione delle persone con lesione midollare.
8. Ogni altra attività che direttamente o indirettamente concorre al perseguimento delle finalità dell’Associazione.
L’associazione, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell’associazione. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse.4Il consiglio direttivo documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d’esercizio o nella relazione di missione.5
L’associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.
Per lo svolgimento delle proprie attività, l’associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall’art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizione di legge in materia.

ARTICOLO 5: REQUISITI DEI SOCI

Possono essere soci dell’associazione persone fisiche e, a far data dall’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, enti giuridici (ODV, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro) nei limiti dell’art.32 del codice del Terzo Settore di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell’associazione.
L’elenco dei soci dell’associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 6: AMMISSIONE DEI SOCI

L’ammissione dei soci è libera.
La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.
Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.
In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
L’adesione all’Associazione garantisce all’associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali.

ARTICOLO 7: CATEGORIE DEI SOCI

L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:
-Onorari
-Ordinari
a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa.
b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dall’Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.
La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell’associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

ARTICOLO 8: DOVERI DEI SOCI

L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere specchiata condotta morale, improntata all’assoluta correttezza e buona fede, nell’ambito dell’Associazione e fuori di essa ed astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.

ARTICOLO 9: SANSIONI DISCIPLINARI

Al socio che non osservi lo Statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell’Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
b) sospensione dell’esercizio dei diritti di socio;
c) espulsione.
Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci. In tale eventualità l’efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell’Assemblea dei soci.
Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato. Le deliberazioni dell’Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ARTICOLO 10: PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno;
b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
c) per delibera di espulsione;
d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno dalla scadenza fissata per il versamento;
e) per morte.

ARTICOLO 11: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell’associazione sono:
– l’assemblea generale dei soci;
– il consiglio direttivo;
– l’organo monocratico di revisione legale dei conti
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. È incompatibile qualsiasi forma di impiego e di collaborazione remunerata con ogni carica sociale elettiva. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell’Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell’Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.

ARTICOLO 12: PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

L’associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.
Hanno diritto di voto 6all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell’associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.7
L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo (se previsto), secondo i tempi e le modalità previsti nell’art. 30 del presente statuto.
L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) per decisione del consiglio direttivo;
b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.
Nella circostanza di cui al punto precedente, l’Assemblea è svolta entro un mese dalla richiesta.

ARTICOLO 13: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice o per posta elettronica o a mezzo PEC (se posseduta) o a mezzo fax e, laddove l’associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale; se l’associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito.8
L’avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell’assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall’organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.
In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall’organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

ARTICOLO 14: Costituzione e deliberazioni dell’assemblea

L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.
L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della meta più uno dei voti espressi.
In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.
Ogni socio non può avere più di una delega10, la delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell’associazione.11
L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente e, qualora fosse necessario, da persona designata dall’assemblea.
I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell’assemblea fra i presenti. Il verbale dell’assemblea figurerà nell’apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.
Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’assemblea, fungendo questi da segretario.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ARTICOLO 15: Forma di votazione dell’assemblea

Le votazioni dell’assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
Ogni aderente all’associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.
L’elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall’assemblea in occasione della seduta elettorale. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.12 L’Assemblea nomina nel suo seno la Commissione Elettorale, in numero non inferiore a tre. Tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Essa nominerà al suo interno un Presidente ed un Segretario.
La commissione elettorale:
a) Riceve le candidature per l’elezione degli organi;
b) Compila le liste dei candidati tenendo conto di tutte le candidature presentate;
c) Predispone il materiale per le operazioni di voto;
d) Dirime le eventuali controversie interpretative insorte durante le operazioni di voto;
e) Procede alle operazioni di scrutinio.
Terminate le operazioni di scrutinio la Commissione proclamerà gli eletti e dopo aver sigillato le schede e il verbale provvederà ad affiggere nei locali dell’associazione l’elenco di tutti i soci che hanno avuto delle preferenze.
Delle proprie attività la commissione elettorale redige apposito verbale.

ARTICOLO 16: COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All’assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria
a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e (se previsti) preventivi e sulle relazioni consuntiva e (se previsti) preventiva del consiglio direttivo;
b) determinare il numero ed eleggere i membri del consiglio direttivo; eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo, l’organo di revisione legale dei conti;
c) eleggere il revisore legale dei conti ove necessario; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;
e) approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;
in sede straordinaria
a) deliberare sulla trasformazione, scissione, fusione o scioglimento dell’associazione;
b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
È in facoltà dei soci ottenere l’inclusione di argomenti da porre all’ordine del giorno dell’assemblea, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell’assemblea.

ARTICOLO 17: COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione dell’associazione ed ha il compito di:
a) convocare l’assemblea;
b) predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’assemblea;
c) predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
d) dare esecuzione alle delibere assembleari;
e) definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;14
f) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione15.
g) predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’assemblea;
h) predisporre i bilanci preventivo (se previsto) e consuntivo e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all’assemblea;
i) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
j) ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
k) procedere a tutti i gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
l) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni privati che interessano l’attività dell’associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
m) deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
n) procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
o) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti mediante gli strumenti ritenuti più opportuni.
p) deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;16
q) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo
r) irrogare le sanzioni disciplinari;

ARTICOLO 18: COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 membri nominati dall’assemblea ordinaria.
Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci con mielolesione e dura in carica 3 anni.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vicepresidente, il segretario ed il tesoriere economo.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.
Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l’intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un Assemblea straordinaria.
Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.
Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 19: RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta ogni tre mesi o entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta avanzata da almeno tre componenti.
Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle discussioni consiliari, ferma restando la pubblicità delle delibere assunte. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
Se nominato, il rappresentante dell’organo di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

ARTICOLO 20: IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l’associazione stessa.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
In caso di necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo regionale.
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione.
Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 21: Organo di controllo e revisione legale dei conti

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall’ assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall’ art.30 del Codice del Terzo Settore.18
Esso resta in carica 3 anni per la stessa durata del Consiglio Direttivo.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l’elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’ art.31 del Codice del Terzo Settore19, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Ai componenti dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

ARTICOLO 22: SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell’assemblea provvede ai rapporti tra l’Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ARTICOLO 23: IL TESORIERE-ECONOMO

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell’associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo (se previsto) accompagnandoli da apposita relazione.
Nell’esercizio delle sue funzioni si avvale della collaborazione di personale volontario e non, cui poter affidare la tenuta della contabilità e/o dei relativi libri obbligatori.

ARTICOLO 24: LIBRI SOCIALI

L’Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati;
b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all’ Assemblea dei soci.

ARTICOLO 25: PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Tutti i beni appartenenti all’associazione sono elencati in apposito inventario depositato presso la sede dell’associazione e consultabile da tutti gli associati.
Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 26: ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell’associazione sono costituite:
– dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dall’assemblea ordinaria;
– dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall’assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
– da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
– da versamenti volontari degli associati;
– da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti ed istituzioni pubbliche e private in genere;
– da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
– da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
– da donazioni e lasciti;
– da rimborsi derivanti da convenzioni;
– da contributi di imprese e privati;
− proventi derivanti dalle attività previste dall’ art. 84 del Codice del Terzo Settore;
− proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore;21
− ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

ARTICOLO 27: DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE

All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell’art. 8 d.lgs. 117/2017, all’associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 28: DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.

ARTICOLO 29: DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE

L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 30: I BILANCI

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell’esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore22, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. Nello stesso termine può essere prevista la redazione e approvazione del bilancio preventivo per il successivo esercizio ed un bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. A fronte di particolari esigenze, su delibera del Consiglio Direttivo, i termini di cui sopra, entro i quali approvare il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo, possono essere prorogati di due mesi.
I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei dieci giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano.
Al superamento dei limiti previsti dall’art. 14 del d.lgs. 117/201723, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell’associazione.

ARTICOLO 31: Scioglimento e liquidazione dell’associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall’assemblea, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Con l’entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall’ assemblea.

ARTICOLO 32: Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrario irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’associazione.

ARTICOLO 33: RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al D. lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

Il presente atto gode dei benefici della Legge 266/91 art.